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AREA SINDACALE

COMMERCIANTI: INDENNIZZO A CHI CESSA L`ATTIVITA`

Un indennizzo pari a 461 Euro mensili: ecco a quanto ammonta quest'anno il trattamento spettante in favore degli operatori commerciali che decidono di cessare la loro attività

06/10/2010

Un indennizzo pari a 461 Euro mensili: ecco a quanto ammonta quest'anno il trattamento spettante in favore degli operatori commerciali che decidono di cessare la loro attività.
Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2007, è stato ripristinato con una norma inserita nella legge anticrisi (n. 2 del 28 gennaio 2009). Un atto fortemente voluto dalla Confcommercio, vista la crisi del settore mercantile negli ultimi anni.
La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, il cui scopo è quello di accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l`attività. Non si tratta comunque di assistenza a carico dello Stato, ma di autogestione. E' stato previsto, infatti, che la concessione dell'indennizzo venga finanziata - fino al 31 dicembre 2013 - tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all'Inps.

Destinatari
Sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l`attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti e condizioni
E` necessario che gli interessati, nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps. Sono necessari altresì:

  • la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • la riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto);
  • la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
  • la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio per l`attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Incompatibilità del beneficio
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e, conseguentemente, la corresponsione del beneficio ha termine dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa dell'attività lavorativa, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta l'Inps è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità.

Misura, durata e modalità di erogazione
L'indennizzo compete dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l` indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l`assegno potrà essere erogato anche nel periodo che intercorre tra il mese di compimento dell`età pensionabile (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) e l`apertura della cosiddetta finestra, cioè fino al momento in cui la pensione verrà effettivamente erogata.
L'importo - pari come si e già detto a 461 euro mensili - è identico a quello del trattamento minimo di pensione, che viene concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
Per ottenere l`indennizzo la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2012 su un modello appositamente predisposto.
I periodi in cui viene riscosso l`assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione. Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è unicamente quello di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e senza pensione.
L`Inps ritiene, poi, che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisce la concessione dell`indennizzo.
In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.

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