Segnaliamo un importante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione I, del 1 Febbraio 2007, n. 2208), che è giunta ad una conclusione decisamente innovativa se paragonata a quanto, fino a poco tempo prima, la stessa Corte aveva sostenuto sull`argomento in oggetto: il conducente che inserisce nell`apparecchio di controllo un foglio con una data diversa da quella in essere, incorre nella violazione dell`art. 179, comma 2 del codice della strada (sanzione pecuniaria da €.742 ad €. 2970,00), per aver guidato in assenza del disco di registrazione.
In pratica, nella valutazione della Cassazione, questa violazione del codice della strada deve essere contestata non solo nel caso (ovvio) che nell`apparecchio analogico manchi il foglio di registrazione, ma anche quando quest`ultimo, benché inserito, presenti irregolarità tali da impedire agli agenti la verifica «delle registrazioni relative alle nove ore che precedono l`ora di controllo».
Questo tipo di irregolarità - ed è proprio in ciò la novità introdotta dalla Sentenza - sono quelle che riguardano le indicazioni che il conducente è tenuto ad inserire nel disco ai sensi dell`art. 15 del Regolamento 3821/1985 e ss modifiche (indicazioni che - ricorda la Cassazione - furono introdotte dal Legislatore comunitario dell`epoca proprio «per garantire la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte degli agenti incaricati»), e quindi gli elementi indicati di seguito: