Notifica dei verbali di infrazione al Codice della strada a mezzo posta.
Con la circolare n. 300/A/26466/127/9 del 20 Agosto 2007, il Ministero dell`Interno ha dichiarato applicabile alle notifiche a mezzo posta dei verbali di infrazione del codice della strada, le conclusioni a cui è pervenuta la Corte Costituzionale nel 2002, con la Sentenza n. 477 del 26 Novembre; Sentenza che ha dichiarato l`illegittimità costituzionale dell`art.4, comma 3 della Legge 890 del 20.11.1982 (sulle notifiche eseguite tramite il servizio postale), nella parte in cui stabiliva che, per il mittente, il perfezionamento della notifica avveniva alla data di ricevimento dell`atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna all`Ufficio Postale.
Pertanto, in applicazione di questa Sentenza, non è più soggetto ad annullamento il verbale di infrazione al c.d.s recapitato al destinatario dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 201 del c.d.s (150 giorni dall`accertamento), quando la consegna all`Agente Postale da parte dell`Ufficio di Polizia mittente, sia comunque avvenuta prima della predetta scadenza.
Sospensione provvisoria della patente a seguito di incidente stradale con lesioni personali.
In caso di incidente stradale con lesioni colpose, il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall`art. 223 del c.d.s, non può essere adottato a notevole distanza di tempo dal fatto, si da essere venute meno, nel frattempo, le esigenze cautelari che mirava a tutelare. E` questa la conclusione a cui sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13226 del 6 Giugno 2007), risolvendo un contrasto di giurisprudenza creatosi, nel frattempo, all`interno della stessa Corte a seguito di alcune pronunce discordanti delle sezioni semplici.
In linea generale, le Sezioni Unite, pur ammettendo che l`art. 223 del c.ds, secondo comma, non fissa delle scadenze perentorie per l`adozione del provvedimento, hanno ritenuto inammissibile la decisione del Prefetto di sospendere la patente a distanza di molti mesi dall`incidente (nel caso oggetto della pronuncia, erano trascorsi 8 mesi) «quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato»; a meno che - proseguono le Sezioni Unite- questo lasso di tempo considerevole non appaia giustificato in relazione alla complessità del sinistro stradale (circostanza questa che, nel caso deciso, è stata ritenuta inesistente).
Revisione della patente di guida, in caso di incidente provocato dal colpo di sonno.
Il colpo di sonno, di per sé, non coinvolge la capacità tecnica dell`autista a condurre dei veicoli né la conoscenza delle regole sulla circolazione stradale; semmai, può far sorgere dei dubbi soltanto sull`idoneità psico - fisica alla guida di questo individuo, ed è per tale ragione che la revisione della patente va disposta limitatamente all`accertamento di quest`ultimo requisito. E` questa la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato - Sez. VI - con una Sentenza del 27 Aprile 2007, in cui ha ricordato che soltanto in presenza di obiettivi e motivati elementi indizianti, la revisione può essere disposta per entrambe le idoneità stabilite dall`art. 128 c.d.s, e dunque tramite: la visita medica per l`idoneità psico - fisica; l`esame di idoneità per quella tecnica. In assenza di questi elementi, la revisione della patente va decisa soltanto per quella delle due idoneità sopra citate, sulla cui persistenza nel conducente è lecito nutrire dubbi, tenuto conto della dinamica del sinistro.