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Mercoledì 5 Febbraio 2025
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Legge Europea 2015/2016 - Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

Il titolare del pubblico esercizio che compra l`olio dai produttori e dai grossisti non ha alcuna responsabilità su quanto viene riportato da loro in etichetta

Catania, 15/07/2016

Il titolare del pubblico esercizio che compra l'olio dai produttori e dai grossisti non ha alcuna responsabilità su quanto viene riportato da loro in etichetta

E'stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.122/2016: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2015/2016». L'art. 1 della legge in oggetto prevede alcune disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva e va a modificare nuovamente l'art. 7 della legge 9/2013 (quella del tappo anti-rabbocco) esonerando il titolare del pubblico esercizio dalla responsabilità dell'indicazione corretta in etichetta e del termine minimo di conservazione che ricade invece sui produttori, sui grossisti e sui confezionatori. Viene prevista una sanzione per il titolare del pubblico esercizio esclusivamente per la violazione dell'obbligo di utilizzo di confezioni anti-rabbocco per l'olio di oliva proposto ai clienti che, fatti salvi gli usi da cucina e di preparazione dei pasti, deve essere presentato in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato, senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta. La violazione comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro e la confisca del prodotto.

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