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Mercoledì 3 Luglio 2024
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Nuova disciplina sui contrati di cessione di prodotti agroalimentari

Il 24 Ottobre 2012 entrerà in vigore una nuova disciplina dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari tra operatori economici.

Catania, 04/09/2012

Il 24 Ottobre 2012 entrerà in vigore una nuova disciplina dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari tra operatori economici.
La nuova disciplina ha lo scopo di contrastare le pratiche commerciali sleali diffuse all`interno della filiera agroalimentare, attraverso la previsione di nullità di tutte le clausole che integrano pratiche commerciali sleali e l`introduzione di una serie di elementi essenziali che i contratti di cessione dovranno contenere.
Più in particolare, i suddetti contratti dovranno obbligatoriamente avere forma scritta, indicare la durata della prestazione, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo e le modalità di consegna e di pagamento.
Il mancato rispetto di tali previsioni è sanzionato con la nullità assoluta dell`intero rapporto contrattuale.
Per forma scritta deve intendersi qualunque forma di comunicazione scritta, compresa la comunicazione a mezzo mail o fax, anche priva di sottoscrizione, dalla quale si evinca la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari e agricoli(art. 2 lett. a) e b) Decreto attuativo).
Tali elementi essenziali, come sopra descritti, potranno essere contenuti oltre che nel contratto di cessione, anche in documenti di trasporto o di consegna, nelle fatture, negli ordini di acquisto con i quali l`acquirente commissiona la consegna dei prodotti o negli scambi di comunicazioni e ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
Inoltre, occorrerà riportare all`interno dei suddetti documenti la seguente dicitura:»Assolve gli obblighi di cui all`art.62 I comma., del D.L 24/01/2012 n.1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27».
Tale disciplina non si applica alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari operate nei confronti del consumatore finale, intendendosi per consumatore finale la persona fisica che acquista per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale eventualmente svolta (di conseguenza non possono considerarsi consumatori finali soggetti quali i ristoranti, mense ecc. in quanto a loro volta cedono il prodotto).
Sono escluse dall`applicazione della nuova normativa le cessioni aventi carattere istantaneo, cioè quelle in cui consegna dei prodotti e pagamento avviene istantaneamente (in tali casi potrebbe essere consigliato inserire nella relativa fattura la dicitura»fattura relativa a transazioni ad esaurimento immediato emessa con indicazione dei dati minimi richiesti dall`art. 62 D.L 24/01/2012 n.1».
Relativamente alle cessioni di cui sopra, sono stati introdotti dei termini di pagamento obbligatori, che variano secondo la natura deteriorabile o meno dei prodotti venduti.
Infatti, in caso di cessione di prodotti deteriorabili il termine di pagamento è di trenta giorni che decorre dall`ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di cessione di prodotti non deteriorabili il termine legale di pagamento è di sessanta giorni, che decorre ugualmente dall`ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
A tale proposito, si rende necessario per il cedente emettere fatture differenti quando la cessione ha ad oggetto prodotti sottoposti a diversi termini di pagamento.
In caso di mancato pagamento entro i termini di legge, scattano degli ingenti interessi di mora a carico della parte inadempiente, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) Il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali di legge; b) Il creditore non abbia ricevuto nei termini di legge il pagamento e tale ritardo sia imputabile al debitore.
Inoltre, la mancata osservanza di tale normativa comporta l`applicazione di sanzioni di carattere amministrativo pecuniario, diversificate in relazione al tipo di violazione posto in essere.
Le disposizioni in materia di interessi di mora e sanzioni amministrative si applicheranno a partire dal 24 Ottobre 2012.
Relativamente ai contratti già in essere e non ancora conclusi alla data del 24/10/2012, essi dovranno essere adeguati in modo da contenere gli elementi essenziali prescritti dalla nuova normativa, entro e non oltre il 31/12/2012.
Sull`applicazione di tale normativa la vigilanza e l`irrogazione delle sanzioni sarà competente l`Autorità garante per la concorrenza ed il mercato(AGCM), la quale potrà intervenire d`ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
Per ulteriori informazioni contattare l`Ufficio legale di Confcommercio al n.095/7310734.

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