L'attività di Ottico, costituisce arte ausiliaria alle professioni sanitarie ed in quanto tale è soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998, che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente che "la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo". Quindi appare implicita nella norma la presenza fisica dell'ottico titolare dell'esercizio di vendita (o di un direttore tecnico) in funzione di assistente al cliente.
Venerdì, 21 Settembre 2012