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Mercoledì 5 Febbraio 2025
INIZIATIVE

Attivita' di Ottico. Obbligo di presenza in negozio di un ottico o di un direttore tecnico

L'attività di Ottico, costituisce arte ausiliaria alle professioni sanitarie ed in quanto tale è soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998, che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente che "la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo". Quindi appare implicita nella norma la presenza fisica dell'ottico titolare dell'esercizio di vendita (o di un direttore tecnico) in funzione di assistente al cliente.

Catania, 21/09/2012

L'attività di Ottico, costituisce arte ausiliaria alle professioni sanitarie ed in quanto tale è soggetta a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (recante il testo unico delle leggi sanitarie), rappresenta che il D.M. 23 luglio 1998, che disciplina il commercio di occhiali, dispone espressamente che "la vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo".
Quindi appare implicita nella norma la presenza fisica dell'ottico titolare dell'esercizio di vendita (o di un direttore tecnico) in funzione di assistente al cliente. questo è quanto recita una circolare di recente emissione da parte dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive, la n.2/2012 del 10.09.2012 - prot. n. 61784

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