Il problema economico si è trasformato in un disagio sociale.
Imprenditori, commercianti e semplici cittadini vessati da una tassa rifiuti ritenuta da una sentenza del Tribunale illegittima, confusi da un quotidiano ricevere cartelle esattoriali, avvisi di pagamento, atti di contestazione, sperduti da un ufficio all`altro in cerca delle corrette informazioni.
Dopo un migliaio di ricorsi, le sedi provinciali della Confcommercio, in testa quella di Misterbianco, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica contro Simeto Ambiente, sostenuti anche da una possente raccolta firme avviata nei 18 comuni gestiti dalla società di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, con l`aiuto del comitato civico «Rialzati Motta».
«Siamo in pieno allarme sociale - esordisce il presidente della Confcommercio di Misterbianco Serafino Caruso - Simeto Ambiente è riuscita a scontentare tutti: i Comuni sono sul lastrico, i cittadini non sanno più cosa pagare. Chiediamo un intervento urgente da parte della Regione per regolarizzare il pregresso, mi riferisco alle bollette dal 2004 al 2009. La lotta all`evasione non si deve arrestare. Pagare tutti per pagare meno».
Il presidente Caruso presenta l`esposto in compagnia degli avvocati Anzalone (Confcommercio) e Naselli (comitato civico «Rialzati Motta») che espongono con chiarezza le motivazione che hanno portato al provvedimento e riassumono i passaggi più significativi di quello che definiscono il «disastro» compiuto da Simeto Ambiente.
«Le problematiche che ci hanno spinto all`esposto sono principalmente due - spiega Maria Lucia Naselli - L`illegittimità della tariffa, che, secondo il decreto Ronchi n. 22/97 deve essere stabilita solo ed esclusivamente dall`Ente locale, e segnatamente al Consiglio Comunale, mentre la Simeto Ambiente SpA ha ritenuto e continua a ritenere, illegittimamente, la propria competenza nel determinare la tariffa (denominata TIA ossia, tariffa di igiene ambientale), per poi affidarne la riscossione coattiva alla Serit Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Catania. E l`attività di accertamento che la Simeto Ambiente ha iniziato nel 2008, a partire dallo 01/01/2004 (data in cui si è concretizzato il passaggio dalla TARSU alla TIA, e quindi dal regime pubblicistico a quello privato), emettendo migliaia di atti di contestazione, per «omessa comunicazione di occupazioni locali» o «rettifica elementi» comunicati da parte dei contribuenti, e realizzati sempre seguendo il principio, sopra riferito, della determinazione arbitraria della tariffa, impreziosito stavolta dall`irrogazione di non meglio specificate penalità».
A ciò si aggiunga, spiegano ancora gli avvocati, che gli importi indicati negli atti di contestazione - notificati direttamente dalla Società d`Ambito Simeto Ambiente SpA - dovevano essere pagati su un conto corrente postale intestato a «T&T SpA violazioni Simeto Ambiente», ossia «Tecnologia e Territorio SpA», con sede in Milano, società di cui si disconosce l`aggiudicazione di un eventuale bando di gara promosso dalla Società Simeto Ambiente S.p.A.
«Davanti tutti questi abusi - interviene l`avvocato Anzalone - i cittadini, personalmente o tramite l`assistenza di un legale, hanno proposto ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, avverso le fatture TIA 2008, gli atti di contestazione 2004, 2005 e 2006, le fatture TIA 2009, e da ultimo le cartelle di pagamento relative alle fatture TIA 2008. Ebbene, la Commissione Tributaria, con la sentenza n. 469 del 20/4/2010, ha accolto il primo di questi ricorsi, consacrando un principio noto ma mai rispettato dai diretti interessati: le tariffe TIA determinate ed approvate dalla Simeto Ambiente sono assolutamente illegittime!!
I giudici tributari hanno sostenuto che l`unico soggetto competente per legge a determinare le tariffe in questione è l`Ente locale, segnatamente il Consiglio Comunale: non è possibile che un soggetto diverso da quello legittimato approvi la tariffa, non è legale.
Alla sopra riferita sentenza, che ha fatto da apripista, ne sono seguite altre tutte conformi alla prima, che hanno accolto i ricorsi ed annullato gli atti impugnati.
La cosa che ci rammarica - conclude Anzalone - è che la controparte non si è mai costituita, mai comparsa in udienza, mai cercato una forma di dialogo».