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Mercoledì 5 Febbraio 2025
AREA SINDACALE

Aggiornamenti sulla normativa CESSIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI

Alla luce dei primi indirizzi interpretativi seguiti all'entrata in vigore della normativa sulle CESSIONI PRODOTTI AGROALIMENTARI si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti

catania, 12/11/2012

Alla luce dei primi indirizzi interpretativi seguiti all'entrata in vigore della normativa sulle CESSIONI PRODOTTI AGROALIMENTARI si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti
DECORRENZA DEI TERMINI:
Il momento iniziale dal quale scattano i termini legali di pagamento corrisponde all`ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura(NON dal giorno successivo.
Ad es. Consegna merce deteriorabile il 30 settembre con fattura immediata: pagamento entro il 29 ottobre e dal 30 ottobre decorrono gli interessi.
Altro es. Consegna il primo ottobre con DDT e fattura datata 15 novembre, spedizione fattura per raccomandata a fine mese e ricezione da parte dell`acquirente il 1° dicembre, i termini di pagamento decorrono dal 31 dicembre e scadono il 29 gennaio.
Altro es. Fattura datata 30 ottobre spedita a mezzo PEC e ricevuta 1 novembre: i termini di pagamento decorrono dal 30 novembre e scadono il 29 dicembre.
Nb. Si è fatto notare al Ministero che l`art. 2963 del Codice Civile prevede che non si applichi il giorno iniziale ma la norma è chiara: in attesa di risposta bisogna attenersi.
IMPORTANTISSIMO
Si ricorda che nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza la data di ricevimento della fattura, i termini decorrono dalla data di consegna dei prodotti.
Se si tratta di FT differita si può comunque sostenere di averla ricevuta nello stesso giorno di emissione.
INTERESSI
In caso di violazione dei termini legali di pagamento sono dovuti al fornitore gli interessi di mora, al tasso previsto dalla legge o ad un tasso concordato.
Tali interessi decorrono automaticamente, senza che vi sia la necessità di una formale messa in mora da inviare al debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
Attualmente, gli interessi legali di mora corrispondono alla somma tra il saggio d`interesse della BCE e le maggiorazioni di legge, pari a 10 punti percentuali.
IMPORTANTISSIMO: IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA NON EVITA LA SANZIONE CHE SCATTA SOLO PER IL FATTO CHE SI E` PAGATO IN RITARDO.
La violazione di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 500.000, a secondo del fatturato dell`azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Ai fini fiscali gli interessi sono tassati per cassa.
PRECISAZIONE IMPORTANTE
Appare comunque opportuno precisare che se è vero che gli interessi di mora non possono essere esclusi da un`apposita clausola contrattuale (in tal senso vietata) è altrettanto vero che non è previsto alcun obbligo in capo al creditore di esigere tali interessi, tanto meno, è previsto a carico dello stesso creditore, alcun obbligo di denunciare all`AGCM o ad altra autorità (ad esempio la GDF) il proprio debitore che paga in ritardo.
DOCUMENTO FISCALE: per esigere il pagamento degli interessi di mora basta una semplice ricevuta con esclusione campo iva ex art.15
CESSIONI CON PAGAMENTO CONTESTUALE: non rientrano nel campo di applicazione dell`art. 62 e quindi possono essere ceduti anche con unica fattura prodotti deteriorabili e non.
FORMA DEL CONTRATTO ED ALTRE SOLUZIONI POSSIBILI
In alternativa al contratto scritto è possibile inserire gli elementi essenziali obbligatori nel PRIMO dei seguenti documenti che si compila tra le parti:
-ordine di acquisto con i quali si commissiona la consegna dei prodotti;
-DDT o documenti di consegna
-Fattura immediata (per quanto detto sopra non può essere la FT differita che è l`ultimo doc.)
INOLTRE all`interno dei suddetti documenti si dovrà apporre la dicitura «assolve gli obblighi di cui all`art. 62 comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27».
Si chiarisce ancora che, la presente legge si applica ai «prodotti» e non ai «servizi», pertanto occorre distinguere se oggetto del contratto è la «cessione di prodotti agroalimentari» o l`acquisizione di uno specifico «servizio» che comporti la somministrazione di tali prodotti.
Infatti nel primo caso si applicherà la disciplina di in esame, nel secondo caso no.

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