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Giovedì 26 Dicembre 2024
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NO SANZIONI PER MANCATA ELEZIONE INAIL DEL RLS

SI AVVERTONO TUTTE LE IMPRESE CON DIPENDENTI CHE LA NON ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( PREVISTA DALL'ART. 47 DEL TESTO UNICO D. LGS. 81/08 ) NON E' SANZIONABILE E PERTANTO NULLA VA COMUNICATO ALL'INAIL.A SUPPORTO DI QUANTO SOPRA SI RIPORTA STRALCIO DELLA COMUNICAZIONE INAIL MARZO 2009 RIPRESA DAL SITO WWW.INAIL.IT. " *_Il rappresentante dei lavoratori per la sicurez

12/05/2009

SI AVVERTONO TUTTE LE IMPRESE CON DIPENDENTI CHE LA NON ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( PREVISTA DALL'ART. 47 DEL TESTO UNICO D. LGS. 81/08 ) NON E' SANZIONABILE E PERTANTO NULLA VA COMUNICATO ALL'INAIL. A SUPPORTO DI QUANTO SOPRA SI RIPORTA STRALCIO DELLA COMUNICAZIONE INAIL MARZO 2009 RIPRESA DAL SITO WWW.INAIL.IT.
" Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione ".
CHI INVECE AVESSE ELETTO ENTRO IL DICEMBRE 2008 ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E' TENUTO A COMUNICARLO OBBLIGATORIAMENTE ALL'INAIL ATTRAVERSO IL PROPRIO CONSULENTE DEL LAVORO, ENTRO IL PROSSIMO 16 MAGGIO 2009. MAGGIORI INFORMAZIONI allo 095. 7310741 o 7310729.

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