10/10/2007
Il 25 settembre scorso, la commissione sindacale dei rappresentanti delle imprese di Confcommercio si è riunita a Roma per valutare lo stato del negoziato per il rinnovo del CCNL Terziario, ed ha confermato all`unanimità che non esistono al momento spazi per proseguire nella trattativa.
Tale grave decisione è motivata da una serie di eventi a forte valenza negativa per le imprese:
- lo scenario economico complessivo che vede l`Italia quale paese più lento nella crescita in Europa;
- la preoccupante difficoltà nel confronto con il Governo sui temi del mercato del lavoro;
- il Protocollo del 23 luglio 2007, a partire dall`abolizione dello scalone concordato solo con il sindacato - anche se gli aumenti che inevitabilmente ne deriveranno cadranno su imprese e lavoratori attivi - per arrivare agli interventi sul mercato del lavoro e su ammortizzatori e competitività: tutte misure penalizzanti da un lato e insufficienti dall`altro.
- il costo del lavoro, complessivamente inteso, che le imprese sono costrette a sostenere per competere:
- la conferma che la piattaforma arriva a costare complessivamente, tra aumenti salariali, ulteriori oneri e richieste di irrigidimento, quasi il 9% di incremento di costo del lavoro;
- il rifiuto della controparte di seguire un metodo di lavoro che passasse attraverso la sottoscrizione di avvisi comuni e la mancanza di una seria apertura sui temi che abbiamo posto come centrali.
In risposta alla legittima presa di posizione della Commissione sindacale Confcommercio, le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat ed Uiltucs hanno dichiarato una giornata nazionale di
sciopero per sabato 17 novembre (per orari settimanali di lavoro distribuiti su sei giorni) e per venerdì 16 novembre (per orari settimanali di lavoro distribuiti su cinque giorni).
Relativamente, infine, all`entità della trattenuta da operare in caso di adesione dei lavoratori, poiché il comunicato delle oo.ss. riferisce di un giorno di sciopero, questa sarà pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile di fatto (art. 187 CCNL).
Trattenute sulla retribuzione relativamente ai periodi di scioperoIn conseguenza della corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, la giurisprudenza ha affermato che, in relazione al periodo in cui il lavoratore si sia astenuto dal lavoro per sciopero, devono ritenersi legittime non solo le trattenute retributive afferenti la paga mensile, ma anche quelle riguardanti gli «istituti indiretti» , quali la tredicesima mensilità, il premio di produzione, l'indennità di mensa, il «premio presenza»" o, infine, gli importi forfetari erogati in occasione di rinnovi contrattuali a titolo di arretrati .