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Riforma previdenza complementare ed utilizzo TFR

Con il *Decreto Legge n.279/2006* sono state rese immediatamente operative le disposizioni della finanziaria con la conseguente anticipazione al 1 Gennaio 2007 ( anziché 1.1.2008 ) dell`entrata in vigore della nuova disciplina sulla previdenza complementare e sulla devoluzione del TFR. L`anticipo al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare e le nuove modalità di destinazione

19/12/2006

Con il Decreto Legge n.279/2006 sono state rese immediatamente operative le disposizioni della finanziaria con la conseguente anticipazione al 1 Gennaio 2007 ( anziché 1.1.2008 ) dell`entrata in vigore della nuova disciplina sulla previdenza complementare e sulla devoluzione del TFR.
L`anticipo al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare e le nuove modalità di destinazione del TFR contenute nella manovra finanziaria per il 2007, comportano la necessità di informare i lavoratori sulle possibili scelte previste dalla legge (art.8 comma 8 D.L.gs. n. 252/2005)
Nel semestre dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 ogni lavoratore dipendente dovrà decidere se trasferire il >TFR maturando a forme di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda. Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 il semestre decorrerà dalla data di assunzione.
Le aziende con più di 49 addetti, nel caso in cui il lavoratore decida di lasciare il TFR in azienda, dovranno trasferire integralmente i flussi di TFR maturando di ciascun dipendente all`INPS, che ne deterrà la disponibilità finanziaria fino alla liquidazione.
La scelta predetta potrà avvenire:

  • in forma esplicita;
  • ovvero in maniera tacita mediante il cosiddetto silenzio -assenso.

Qualora entro il 30.06.2007 il lavoratore non operi alcuna scelta, scatterà il silenzio assenso. In tal caso, il TFR sarà destinato al Fondo complementare di categoria previsto dal CCNL del settore; nel caso del CCNL del Terziario e del Turismo il TFR sarà destinato a Fon.te.
Inoltre, trenta giorni prima della scadenza del predetto semestre, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori che non abbiano effettuato alcuna scelta che, una volta scaduto il semestre, il TFR maturando verrà trasferito al Fondo di categoria.
Il meccanismo del silenzio assenso, inoltre, troverà applicazione per tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla propria anzianità contributiva INPS e dalla qualifica di nuovo o vecchio iscritto valevole ai fini della previdenza complementare.
Al fine di favorire una corretta applicazione della nuova normativa, le aziende sono tenute a fornire ai propri dipendenti un`informativa di carattere generale entro il 31.12.2006.
Inoltre, trenta giorni prima della scadenza del predetto semestre, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori che non abbiano effettuato alcuna scelta che, una volta scaduto il semestre, il TFR maturando verrà trasferito al Fondo di categoria.
Al riguardo, si ritiene utile ricordare che le aziende con più di 49 addetti sono tenute a trasferire all`INPS il TFR rimasto in azienda dal 1° gennaio 2007 fino alla data della scelta.
In ogni caso, al fine di agevolare gli adempimenti predetti, si trasmettono gli schemi di comunicazione che potranno essere presi a riferimento nelle diverse situazioni, con riguardo alle dimensioni aziendali ed alla circostanza che il lavoratore risulti già iscritto a FON.TE.
Nell'area Download sono disponibili i moduli per l'opzione.

Documenti Allegati
Modulo Opzione Destinazione TFR Lavoratore non Iscritto Previdenza Alternativa

Modulo per l`esercizio della opzione per la destinazione del TFR ai sensi dell D. LGS. 252/2005 di riforma del sistema previdenziale complementare da utilizzarsi esclusivamente da parte dei lavoratori non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare. Scarica Apri allegato

Modulo Opzione Destinazione TFR Lavoratore già Iscritto Previdenza Alternativa

Modulo per l`esercizio della opzione per la destinazione del TFR ai sensi dell D. LGS. 252/2005 di riforma del sistema previdenziale complementare da utilizzarsi esclusivamente da parte dei lavoratori già iscritti ad una forma di previdenza complementare. Scarica Apri allegato

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