Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stato pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che recepisce il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. La Legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, introduce sostanziali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (d.lgs. 368/2001).
I contratti a termine non potranno essere rinnovati all`infinito.
Ferma restando la disciplina della successione di contratti, qualora per effetto di successione di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l`altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
In deroga a quanto disposto, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l`assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali
Il lavoratore che, nell`esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
L`art. 1, c. 43, della L. 247 dispone in fase di prima applicazione: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell`articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo; b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data. |
Il documento contiene delle scede sintetiche relative a adempimenti ed aevolazioni previste dalla finanziaria 2008.