Per chi assume e stabilizza giovani e donne è possibile ottenere dei benefici presentando domanda all`INPS.
Infatti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro, il «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell`incremento in termini quantitativi e qualitativi dell`occupazione giovanile e delle donne».
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 243 è avvenuta il 17 ottobre 2012 e il decreto è entrato immediatamente in vigore.
In sintesi, il decreto prevede un incentivo, pari a € 12.000, per chi trasforma a tempo indeterminato (stabilizza), entro il 31 marzo 2013:
1. rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata - anche in modalità progetto - e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro,
2. in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l`assunzione.
Il decreto prevede altresì, per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato:
1. un incentivo di € 3.000 per i contratti con durata non inferiore a 12 mesi;
2. un incentivo di € 4.000 per i contratti con durata superiore a 18 mesi
3. un incentivo di € 6.000 per i contratti con durata superiore a 24 mesi
L`incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.
Per entrambi le tipologie di incentivi è possibile stipulare contratti a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell`orario normale di lavoro.
Premesso brevemente quanto sopra, per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia che:
A. L`incentivo non spetta:
- se l`assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
- se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
B. La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all`osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l`art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
C. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d`importanza minore («de minimis»).
D. La domanda potrà essere inviata esclusivamente in via telematica disponibile presso il sito internet dell`INPS e gli incentivi saranno erogati in base all`ordine cronologico di presentazione delle istanze.