Dall`1.1.2008 i «contribuenti minimi» operano in un regime forfetario naturale. Vi rientrano le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che - nell`anno precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all`esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, nè erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all`articolo
Nel triennio precedente non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
L`Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 19 dicembre 2007 ha precisato che i suddetti contribuenti possono optare per l`applicazione dell`imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L`opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra l`ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell`esercizio dell`attività di impresa o dell`arte o della professione. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell`impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell`articolo 12 del Tuir , ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito così determinato.
Sul reddito imponibile si applica l`imposta sostitutiva del 20%.
Il documento contiene delle scede sintetiche relative a adempimenti ed aevolazioni previste dalla finanziaria 2008.