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Sabato 23 Novembre 2024
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Mascherine: le nuove regole dal 1 maggio

Le nuove misure di contenimento dell'epidemia COVID approvate con ordinanza dal ministro Speranza in vigore dal primo Maggio: cosa cambia per aziende e lavoratori

01/05/2022

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
Con il DL n. 24/2022, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", il Ministero della Salute, con due Ordinanze del 28 aprile 2022 ha anticipato le ultime previsioni in tema di contrasto all'epidemia da COVID-19, in vigore dal 1° maggio 2022.
Le misure urgenti riguardano, in particolare:
• le ipotesi di obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• il mantenimento fino al 31 maggio 2022, delle disposizioni di cautela relative agli ingressi in Italia.
Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro non è più necessario il green pass e l'utilizzo delle mascherine sul posto di lavoro può essere solo raccomandato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Con effetto dal 1° maggio 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, il Ministro della Salute ha fornito le nuove regole, riguardo la vigenza o meno dell'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi.
L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie risulta ancora obbligatoria limitatamente ad alcuni luoghi specifici; in particolare, le mascherine FFP2 vanno indossate nei seguenti casi:

  • o per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

    •     aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

    •     navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

    •     treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

    •     autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodicosu un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,frequenze e prezzi prestabiliti;

    •     autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

    •     mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

    •     mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    L'obbligo di indossare mascherine rimane anche per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.


Ai vettori (aerei, marittimi e terrestri) e ai loro delegati, nonché ai titolari o ai gestori dei servizi e delle suddette attività relative agli spettacoli e agli eventi sportivi, è demandato il compito della verifica del rispetto delle prescrizioni.
L’Ordinanza inoltre contiene la raccomandazione dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Esclusioni
L'esonero dall'obbligo di indossare le mascherine interessa:

    i bambini di età inferiore ai sei anni;
    le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
    i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

MASCHERINE E GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Fermo restando l'utilizzo obbligatorio delle mascherine per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e delle altre strutture sopra menzionate, nonché per chi svolge la propria attività lavorativa nelle situazioni in cui l'accesso è permesso solo con la mascherina FFP2 (mezzi di trasporto, cinema, teatri, sale da concerto, palazzetti dello sport, etc.), nell'Ordinanza ministeriale non ha espressamente stabilito alcun obbligo nei confronti di tutti gli altri lavoratori, salva la validità della raccomandazione generale di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Comunque, nei luoghi di lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni del Protocollo nazionale 6 aprile 2021, contenente le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, che consiglia
l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutte le ipotesi di condivisione degli ambienti di lavoro (al chiuso o all'aperto).
Va sottolineato in ogni caso che, nell'esercizio del potere organizzativo, allo scopo di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al datore di lavoro è consentito regolamentare l'utilizzo delle mascherine mediante specifiche direttive.
In materia di green pass si ricorda che, ai sensi del DL n. 24/2022, a partire dal 1° maggio 2022 il possesso e l'esibizione dello stesso non costituisce più requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro ,pertanto, non viene richiesto neppure il tampone.
MISURE PER GLI INGRESSI IN ITALIA
Con la seconda Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, relativa alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, che produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022, viene definita la proroga a tale data delle condizioni già previste dall'Ordinanza 22 febbraio 2022 relativamente all'ingresso di persone sul territorio italiano.
Unica eccezione è la fine dell'obbligo, per chi arriva dall'estero, della presentazione del digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità.

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