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EST- Ente di assistenza sanitaria integrativa  Primi adempimenti.

L'Area Lavoro della Confcommercio di Catania informa che in attuazione delle previsioni contrattuali, è stato costituito EST, l`*Ente di assistenza sanitaria integrativa* per i lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi. Tale Ente, che ha natura paritetica, dà infatti attuazione al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario

08/11/2005

L'Area Lavoro della Confcommercio di Catania informa che in attuazione delle previsioni contrattuali, è stato costituito EST, l`Ente di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi.
Tale Ente, che ha natura paritetica, dà infatti attuazione al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, sottoscritto da Fipe e Fiavet in data 17.5.2005.
Per rispondere alle esigenze derivanti dalla peculiarità dei settori di riferimento, l`Ente è stato articolato, al suo interno, in due distinti fondi:
- il Fondo del Terziario distribuzione e servizi
- il Fondo del Turismo
La costituzione di EST rende, pertanto, operativa per le aziende dei sopradetti settori l`iscrizione dei propri dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei quadri per i quali sono già operanti appositi fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa (FASDAC e QU.A.S.).
Ciò premesso, in attesa che vengano messi a punto i regolamenti che disciplinano le procedure e le modalità per il versamento dei contributi e per l`erogazione delle prestazioni previsti dai citati contratti collettivi, si ritiene necessario fornire, di seguito, le prime istruzioni per procedere all`iscrizione dei lavoratori interessati.
CCNL TERZIARIO
E` opportuno ricordare che per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi l`assistenza sanitaria integrativa è disciplinata dal CCNL del 2 luglio 2004.
Versamenti una tantum
Com`è noto, il contratto collettivo del Terziario prevede che per ciascun dipendente deve essere versata una quota di iscrizione una tantum, a carico dell`azienda, pari a 30 euro.
Il versamento di tale quota è dovuto dalle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi per tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, (esclusi dirigenti e quadri) che risultano in forza al 31 agosto 2005.
A tal fine le aziende interessate dovranno fare riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva INPS (DM10/2) relativa al mese di agosto 2005.
Si ricordano di seguito, gli importi contributivi a carico delle aziende.

Contributo una tantum di €. 30,00 per ciascun lavoratore in due tranche€. 15,00 a ottobre 2004 €. 15,00 a luglio 2005
Contributo mensile per ciascun lavoratore a partire da settembre 2005€. 10,00 per i dipendenti a tempo pieno€. 7,00 per i dipendenti a tempo parziale

Peraltro, considerato che fino ad oggi non è stato possibile procedere, alle previste scadenze dell`ottobre 2004 e luglio 2005, al versamento delle due tranche di 15 euro ciascuna previste dal CCNL, le aziende dovranno provvedere a versare l`intero importo (30 euro per ciascun dipendente) in unica soluzione entro il 31.12.2005.
Contribuzione ordinaria
A decorrere dal 1° settembre 2005 le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sono tenute a versare, a proprio carico, un contributo mensile di 10 euro per ciascun dipendente a tempo pieno, nonché un contributo mensile di 7 euro per ciascun dipendente a tempo parziale. Tale contribuzione è dovuta per i dipendenti (esclusi dirigenti e quadri) che alla data del 1° settembre 2005 risultino in forza all`azienda.
Per coloro che vengono assunti successivamente l`obbligo decorre dal mese di inizio dell`attività lavorativa.
In ogni caso, dal momento che le modalità e la periodicità del versamento dei contributi ordinari dovrà essere fissata da apposito regolamento, le aziende dovranno accantonare, per il momento, i relativi importi. Si fa, pertanto, riserva di successive istruzioni.

CCNL TURISMO
Per i lavoratori dipendenti da aziende del settore, l`assistenza sanitaria integrativa è disciplinata dal CCNL Turismo del 19 luglio 2003, così come modificato dalla stesura del 17.5.2005, per ora sottoscritta da Fipe e Fiavet.
Versamenti una tantum
Il contratto collettivo del Turismo, nella versione aggiornata al 2005 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2004, per ciascun dipendente a tempo pieno (esclusi dirigenti e quadri) deve essere versata all`atto dell`iscrizione una quota una tantum, a carico del datore di lavoro, pari a 15 euro per ciascun lavoratore.
Per i lavoratori dipendenti a tempo parziale le medesime aziende sono tenute a versare, a decorrere dal 1° luglio 2005, una quota una tantum, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro per ciascun lavoratore.
Tali importi sono dovuti dalle aziende del settore per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale (esclusi dirigenti e quadri) che risultano in forza al 31 agosto 2005.
A tal fine, le aziende interessate dovranno fare riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva INPS (DM10/2) relativa al mese di agosto 2005.
Peraltro, considerato che fino ad oggi non è stato possibile procedere, alle previste scadenze, al versamento della quota una tantum, le aziende dovranno provvedere a versare i relativi importi (rispettivamente 15 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e 8 euro per ciascun dipendente a tempo parziale) entro il 31.12.2005.
Contribuzione ordinaria
Per i dipendenti assunti a tempo pieno il CCNL del turismo prevede che le aziende del settore siano tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2005, a versare , a carico dell`azienda, un contributo mensile di pari a 7 euro.
Per i dipendenti assunti a tempo parziale è invece dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un contributo mensile, a carico dell`azienda, pari a 5 euro.
In ogni caso, dal momento che le modalità e la periodicità dei versamenti dovrà essere fissata da apposito regolamento, le aziende sono invitate ad accantonare, per il momento, i relativi importi. Si fa riserva di successive istruzioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE VERSAMENTO UNA TANTUM
Il versamento della quota una tantum deve essere effettuato da tutte le aziende mediante bonifico al seguente c/c bancario:
Banca Popolare Italiana - Sede di Roma -Via Poli, 3 C/c n.413655
Coordinate bancarie: ABI 5164 - CAB 3200 - CIN X
Il bonifico per il versamento dell`una tantum deve essere effettuato cumulativamente per tutti i dipendenti interessati. In questo caso, nella motivazione del bonifico deve essere indicato il numero dei dipendenti per i quali l`azienda procede all`iscrizione.
Le aziende, tuttavia, dovranno tenere apposita evidenza dei nominativi dei dipendenti per i quali viene versata la quota di iscrizione al fine di poter fornire all`Ente i relativi elenchi non appena diverranno operative le procedure per il versamento dei contributi ordinari mensili.
Nel bonifico deve essere, comunque, evidenziato con chiarezza che il versamento riguarda l`una tantum dovuta dall`azienda ai sensi delle previsioni contrattuali, indicando, in maniera esplicita, il CCNL in base al quale l`adempimento viene effettuato.
Infatti, dal momento che le somme dovranno confluire in due separate contabilità riferite rispettivamente al Fondo del terziario ed al Fondo del turismo, le aziende dovranno tener conto di tale circostanza nell`effettuare i versamenti.
A tale scopo, per rendere più agevole l`adempimento ed evitare possibili incertezze abbiamo predisposto un fac-simile di modulo di bonifico da utilizzare per disporre il pagamento in questione.
TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE
La contribuzione dovuta dal datore di lavoro a EST, ivi compresa la quota una tantum, è esclusa dall`imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore ai sensi dell`art.48 del T.U. delle imposte sui redditi. Ai fini previdenziali, tuttavia, resta l`obbligo di corrispondere all`INPS su tali somme il contributo di solidarietà del 10% (Art.6, lett.f, D. lgs. 314/97).

Documenti Allegati
Fac-Simile Bonifico EST - Assistenza Sanitaria Integrativa

Il documento riporta lo schema di Bonifico per effettuare in versamenti dei contributi dovuti all'EST -Ente di assistenza sanitaria integrativa da parte di tutte le aziende con lavoratori dipendenti.. Scarica Apri allegato

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