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Venerdì 19 Aprile 2024
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Rivista la disciplina dell'apprendistato.

L'articolo 23 della L. 133/2008 introduce importanti modifiche alla disciplina dell'Apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può superare i sei anni. Viene così eliminato il limite minimo di durat

01/09/2008

L'articolo 23 della L. 133/2008 introduce importanti modifiche alla disciplina dell'Apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può superare i sei anni. Viene così eliminato il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla normativa precedente.
Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle caratteristiche del percorso formativo o alle esigenze del settore.
Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione possono essere assunti, per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative.

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